L’accesso generalizzato alla fase esecutiva degli appalti pubblici: il Consiglio di Stato apre alla trasparenza

di Avv. Boris Vitiello, esperto di diritto pubblico e consulente legale per il progetto “Patto di integrità Sibari”

Dopo l’introduzione nel nostro ordinamento dell’accesso civico generalizzato, come sviluppo ulteriore del principio di trasparenza per il controllo diffuso dei cittadini sull’operato dei soggetti pubblici, non pochi dubbi interpretativi sono sorti circa la sua applicazione nel settore degli appalti pubblici. Tant’è che il contenzioso giudiziale non è stato di poco conto. I giudici amministrativi si sono divisi su due posizioni contrapposte:

  • una posizione favorevole ad una applicazione del diritto di accesso generalizzato ad ogni momento della procedura dell’appalto pubblico, coi i soli limiti espressi nella decreto 33/2013 come modificato nel 2016 e nel codice dei contratti pubblici;
  • una posizione restrittiva, con una riconduzione del diritto di accesso negli appalti pubblici alle facoltà del diritto di accesso documentale della legge 241/90.

Finalmente l’Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 10/2020, chiarisce sul punto, valorizzando il principio di trasparenza quale requisito per garantire la democrazia amministrativa in uno Stato di diritto. Afferma poi come la fase esecutiva dei contratti pubblici non sia una “terra di nessuno” ma anzi sottolinea come in essa trovi espressione la regola fondamentale della concorrenza tra operatori economici: il controllo sull’esecuzione dell’appalto, infatti, garantisce la verifica della qualità dell’offerta che ha portato alla vittoria nella gara.

Pertanto, il diritto di accesso generalizzato può estendersi anche alla fase successiva alla gara, e i limiti alla sua applicazione sono solo e soltanto quelli specificamente indicati nella disciplina di riferimento, senza possibilità che le pubbliche amministrazioni possano estenderli se non incorrendo in un illegittimità del proprio operato.